TAX ALERT 2021/03
24-03-2021
Deduzione delle eccedenze ACE nel consolidato in presenza di crediti d’imposta (Principio di diritto n. 7/2021)
Con il Principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al coordinamento tra il regime ACE di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e l’art. 84, comma 1, ultimo periodo, TUIR, i quali assumono particolare rilievo per le società ed i gruppi d’imprese titolari di significativi redditi esteri.
In generale, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, D.M. 3 agosto 2017 (“DM ACE”) il rendimento nozionale deve essere portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse, e la parte eccedente (“eccedenza ACE”) è riportabile, senza limiti di tempo, nei successivi periodi di imposta o può essere convertita in un credito utilizzabile in compensazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (“credito IRAP”). In caso di società partecipanti alla tassazione di gruppo, l’art. 6 del DM ACE prevede che l’eccedenza ACE debba essere trasferita alla fiscal unit, se e nella misura in cui il reddito imponibile netto di gruppo sia capiente per la deduzione di tale eccedenza. La mancata osservanza del predetto “obbligo di trasferimento”, in presenza di un reddito imponibile netto di gruppo capiente, pregiudica definitivamente in capo alla società appartenente alla fiscal unit il diritto di riportare a nuovo l’eccedenza ACE nei successivi periodi di imposta (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2014, n. 12/E, par. 5).
Ciò premesso, nel Principio di diritto in commento l’Agenzia delle Entrate esamina il coordinamento del menzionato regime di utilizzo delle eccedenze ACE con l’art. 84, comma 1, ultimo periodo TUIR, il quale consente di utilizzare le perdite fiscali riportate in misura minore di quella fruibile, di modo che il reddito imponibile generi un’imposta sul reddito compensabile con eventuali crediti di imposta. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 84, comma 1, ultimo periodo, TUIR consente il prioritario utilizzo dei crediti di imposta rispetto alle perdite fiscali e che, a sua volta, il sistema prevede il prioritario utilizzo delle perdite fiscali rispetto alla deduzione ACE di periodo e alle eccedenze ACE. Sulla scorta di tale considerazione, l’Agenzia delle Entrate conclude che “l'utilizzo dei crediti d'imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all'ACE”. Nell’ambito del consolidato fiscale tale principio comporta che il mancato trasferimento dell’eccedenza ACE alla fiscal unit, finalizzata all’emersione di un’imposta compensabile con eventuali crediti d’imposta, non pregiudica il diritto di riportare nei successivi periodi di imposta l’eccedenza ACE e, parimenti, di trasferirla alla fiscal unit (ferma restando la possibilità di convertire l’eccedenza ACE in un credito IRAP). L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che tali principi valgono pure in assenza di perdite pregresse (a livello di singola società o di consolidato fiscale), riconoscendo dunque, anche in tal caso, la possibilità di non utilizzare la deduzione ACE (di periodo o a riporto da periodi precedenti) al fine di generare un’imposta sul reddito da compensare con eventuali crediti.