TAX ALERT 2020/03
25-03-2020
DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) – Adempimenti IVA dei soggetti non residenti
Come è noto, l’art. 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto”) ha sospeso una serie di termini relativi agli adempimenti fiscali di alcuni soggetti passivi.
Occorre segnalare che la sospensione al 30 giugno 2020 dei termini per gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) disposta dal citato art. 62 del Decreto Italia riguarda solo i soggetti aventi “sede legale, domicilio fiscale o sede operativa” nel territorio dello Stato. Pertanto, al momento, la proroga non si estende ai soggetti passivi IVA non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (che recepisce in Italia l’art. 214 della Direttiva 2006/112/CE) o hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto (che recepisce in Italia l’art. 204 della Direttiva 2006/112/CE).
Tale conclusione riguarda più precisamente i seguenti adempimenti IVA:
- la trasmissione telematica dei Modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (ad esempio, per gli operatori che trasmettono i modelli mensilmente, i modelli per le operazioni effettuate nel mese di febbraio, in scadenza al 25 marzo 2020 e nel mese di marzo, in scadenza al 26 aprile 2020);
- la trasmissione telematica della dichiarazione IVA per l’anno 2019 (Modello IVA 2020), in scadenza al 30 aprile 2020, e tutti gli adempimenti ad essa connessi (eventuali ravvedimenti, presentazione delle garanzie per le compensazioni effettuate nell’ambito dell’IVA di gruppo, richiesta del rimborso del credito IVA annuale);
- la trasmissione telematica di eventuali istanze per il rimborso o la compensazione trimestrale del credito IVA del primo trimestre 2020 (Modello TR), in scadenza al 30 aprile 2020; e
- la trasmissione telematica della comunicazione delle liquidazioni periodiche del primo trimestre 2020, in scadenza al 31 maggio 2020 (tale termine cade di domenica e dovrebbe ritenersi automaticamente differito al primo giorno lavorativo successivo, e cioè lunedì 1 giugno 2020).
In ogni caso, non è escluso che la norma in commento sia emendata in sede di conversione in legge.