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TAX ALERT 2020/04


27-03-2020

L’impatto della sospensione dei termini disposta dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” sui procedimenti di accertamento con adesione



Per far fronte alla emergenza epidemiologica in corso, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto, da un lato, la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori, ivi inclusa l’attività di accertamento, dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 – per un totale di 85 giorni (art. 67) – e, dall’altro lato, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 – per un totale di 38 giorni (art. 83).
La previsione di differenti termini ha creato incertezze interpretative con riferimento a quale fosse il termine di sospensione applicabile alle procedure di accertamento con adesione.
 
Da un lato, infatti, le suddette procedure ricadono, sotto il profilo delle funzioni, dell’organizzazione e dei budget degli uffici finanziari, nell’ambito dell’attività di accertamento; dall’altro, tali procedure rientrano altresì nell’ambito della disciplina processuale, poiché a seguito della presentazione dell’istanza di adesione il termine decadenziale entro il quale impugnare l’atto impositivo è sospeso per 90 giorni, venendo così a scadere decorsi 150 giorni dalla sua notifica.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (la “Circolare”), è intervenuta sulla questione, precisando che:
  • la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui all’art. 67, concernente i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, è disposta a favore degli uffici impositori ai meri fini del computo delle loro scadenze e, pertanto, non ha alcun effetto nei confronti del contribuente. La sospensione non deve comunque essere considerata come una interruzione dell’attività degli uffici, che in ogni caso prosegue, pur senza sollecitare spostamenti fisici dei funzionari e dei contribuenti;
  • la sospensione processuale dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di cui all’art. 83, è disposta (anche) per le procedure di accertamento con adesione in corso al 9 marzo o che saranno instaurate a partire da tale data fino al 15 aprile, come segue:
    1. avviso di accertamento notificato prima del 9 marzo 2020: in questo caso il termine di 150 giorni previsto per impugnare l’atto impositivo si sospende dal 9 marzo al 15 aprile 2020, per ricominciare a decorrere dal 16 aprile (es. avviso notificato il 20 dicembre 2019 - nuova scadenza per impugnare 25 giugno 2020);
    2. avviso di accertamento notificato dopo il 9 marzo e prima del 15 aprile 2020: in questo caso i 150 giorni per l’impugnazione inizieranno a decorrere dal 16 aprile 2020 (es. avviso notificato il 10 marzo 2020 - nuova scadenza per impugnare 13 ottobre 2020, sull’assunto che – sebbene non indicato in Circolare – si applichi la c.d. sospensione feriale dal 1 al 31 agosto).
In tale contesto, la Circolare segnala che, poiché l’attività degli uffici nei confronti del contribuente non è sospesa, questi ultimi dovranno garantire comunque il contraddittorio con i contribuenti finalizzato all’accertamento con adesione seppure, vista l’emergenza epidemiologica, i contatti dovranno avvenire “a distanza” mediante scambi di PEC tra le parti, incontri telefonici e videoconferenze.
 
Da ultimo la Circolare precisa che non rientra tra i termini sospesi il termine – di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione – entro il quale debbono essere versate le somme dovute dal contribuente per effetto dell’accertamento con adesione, né i termini per i versamenti rateali.