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TAX ALERT 2020/05


01-04-2020

L’impatto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” sui processi tributari



L’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto”) ha introdotto misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare al fine di affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come segue:
  • rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile. È prevista anche la possibilità che i capi degli uffici giudiziari, qualora lo ritengano necessario, possano adottare provvedimenti ad hoc, tra i quali si segnala la possibilità di disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; nonché la limitazione di accesso agli uffici giudiziari, garantendo lo svolgimento delle sole attività urgenti. Si potrebbe dunque assistere all’adozione di misure molto variabili, a seconda delle decisioni assunte dai Presidenti delle diverse Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. In ogni caso si segnala che le udienze dei processi tributari non potranno essere fissate prima del 6 maggio 2020 per consentire alle parti il rispetto dei termini processuali (da computarsi a ritroso) per il deposito di documenti e memorie che sono da produrre rispettivamente 20 e 10 giorni liberi prima dell’udienza. Con riguardo alla Corte di Cassazione, il Primo Presidente ha già disposto che, sino al 15 aprile p.v., le attività di cancelleria e i depositi presso la Suprema Corte siano limitati a determinate categorie di atti di carattere urgente, tra i quali non rientrano i ricorsi e controricorsi destinati alla Sezione Tributaria (Decreto n. 648 del 25 marzo 2020).
  • sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresi gli atti introduttivi del giudizio e i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie, dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ove il decorso del termine per il compimento di un atto processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso è differito alla fine di detto periodo (16 aprile 2020). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, lo spostamento del termine (in avanti) per notificare il ricorso, determina un eguale spostamento del momento in cui l’atto impositivo acquista efficacia esecutiva.
Il rinvio e la sospensione indicati non operano nei procedimenti cautelari. In ambito tributario, tuttavia, la sussistenza di un’effettiva esigenza cautelare va oggi valutata anche alla luce dell’art. 68 del Decreto, che sospende i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, relativi a cartelle e - secondo quanto indicato nella circolare 5/E citata - degli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Ove l’oggetto del giudizio sia dunque costituito da tali tipologie di atti, non pare sussistere il rischio attuale di un danno, tale da giustificare l’esame a breve di un’istanza cautelare. Al contrario, per atti diversi dai precedenti, l’esigenza di evitare l’esecutività potrebbe essere immediata, con la conseguenza che potranno essere fissate le udienze, e non varranno i termini di sospensione. È il caso, ad esempio, degli avvisi di liquidazione emessi ai fini dell’imposta di registro o di successione, degli atti di recupero dei crediti di imposta nonché, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E citata, degli avvisi di accertamento non affidati all’agente della riscossione, nonché della gran parte degli atti emessi dai Comuni e dagli enti locali.

Da ultimo si segnala la criticità derivante dal mancato coordinamento dei termini della sospensione del decorso dei termini processuali prevista dall’art. 83 (dal 9 marzo al 15 aprile 2020), con la sospensione dei termini relativi all’attività “di contenzioso” degli uffici impositori, prevista dall’art. 67 (dall’8 marzo al 31 maggio 2020).  L’aver riservato solo agli enti impositori un termine più lungo di sospensione determina infatti una asimmetria processuale denunciata da più parti, compresa la Corte dei Conti che, con una memoria del 25 marzo 2020, ha auspicato una modifica della norma in sede di conversione in legge del Decreto, mediante l’eliminazione, dall’art. 67, del riferimento al “contenzioso”.