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SENTENZA DI MERITO SULL’APPLICABILITÀ DEL TRATTATO ITALIA-GRAN BRETAGNA AD UN TRUST INGLESE–CTP DI PESCARA, SEZ. 4, 13 NOVEMBRE 2012, N. 210


06-05-2013
La sentenza in oggetto affronta il tema dell’applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni intercorrente tra l’Italia e il Regno Unito ad un trust di diritto anglosassone e residente ai fini fiscali in Gran Bretagna. La vicenda che ha dato origine alla vertenza riguarda l’applicazione dell’art. 10, par. 4) della Convenzione ai sensi del quale i soggetti residenti nel Regno Unito che percepiscono un dividendo distribuito da una società italiana possono richiedere alle competenti Autorità fiscali italiane, la restituzione della totalità o di parte del credito d’imposta che sarebbe stato riconosciuto sul medesimo dividendo ad un residente in Italia. La questione assumeva rilevanza pratica in relazione ai dividendi distribuiti antecedentemente alla entrata in vigore delle disposizioni che, introducendo l’IRES, hanno riformato il sistema di tassazione dei dividendi intersocietari; tuttavia la sentenza annotata sottolinea il rischio che le Autorità fiscali italiane (e le Commissioni tributarie) possano non concedere il beneficio dell’aliquota ridotta convenzionale (applicabile, ad esempio, ai dividendi o interessi in uscita) ai trust non residenti. In particolare, dalla lettura della sentenza traspare che il trustee di un trust di diritto anglosassone, che ha percepito dividendi da società italiane negli anni dal 1999 al 2002, ha presentato svariate istanze per la restituzione del credito d’imposta sui dividendi al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (il Centro Operativo di Pescara). A seguito della usuale attività istruttoria, il Centro Operativo di Pescara ha emesso un esplicito diniego al rimborso argomentando che il trust non potesse essere considerato una "persona" ai sensi delle specifiche disposizioni convenzionali e fosse, di conseguenza, privo dei requisiti per invocare le disposizioni convenzionali. Tale tesi è stata ritenuta fondata dai giudici di prime cure che hanno affermato che il trust non ha le caratteristiche per essere ricompreso nella definizione di "persona" contenuta nell’art. 3 della Convenzione.